💼 Mansioni dirigenziali nel pubblico impiego: quando il collaboratore ha diritto alla retribuzione superiore
- Avvocato Carello

- 12 nov
- Tempo di lettura: 1 min
la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha chiarito un principio di grande rilievo per il personale sanitario:se un collaboratore professionale (categoria D) viene di fatto assegnato a mansioni dirigenziali, pur non avendo la qualifica di dirigente, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive previste per le mansioni superiori.
👉 Il principio, infatti, secondo cui non si configurano mansioni superiori all’interno del ruolo unico della dirigenza sanitaria, vale solo per chi è già dirigente.Non può invece penalizzare chi, pur non avendo la qualifica dirigenziale, viene utilizzato dall’amministrazione in compiti propri di un dirigente.
La Cassazione precisa inoltre che:
il diritto alle differenze retributive non è escluso dalla mancanza di un atto formale di assegnazione o di una procedura concorsuale;
la mancata definizione degli obiettivi può incidere solo sulla retribuzione di risultato, non su quella di posizione;
l’indennità sostitutiva prevista dall’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria si applica solo tra dirigenti, e non ai casi di personale non dirigente che svolge funzioni dirigenziali di fatto.
📌 In sintesi: se l’amministrazione utilizza un collaboratore non dirigente in mansioni da dirigente, non può negargli la giusta retribuzione.
E' importante sapere che la dimostrazione in giudizio in merito all'effettivo svolgimento delle mansioni dirigenziali è complessa e necessita di prove rigorose: il mio consiglio è di muoverti prima, per raccogliere e conservare il materiale prodromico alle tue richieste. Contattaci per una consulenza
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